Art. 4.
(Ingannevolezza).

      1. I servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono avere per oggetto la fornitura di informazioni o prestazioni errate, inesistenti o non rispondenti alla realtà e non devono indurre in errore l'utente a causa di omissioni, ambiguità o esagerazioni non immediatamente e palesemente riconoscibili come tali. Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, ed in particolare nel corso di ventiquattro ore, i servizi suddetti contengono anche l'indicazione della data e dell'ora cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite.
      2. I servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono indurre in errore circa il contenuto ed il costo delle informazioni o prestazioni offerte. I servizi, in relazione alla unicità o molteplicità delle informazioni o delle prestazioni fornite e alla semplicità o complessità dei messaggi relativi, non devono essere irragionevolmente prolungati o contenere pause che ne amplino artificiosamente la durata o le modalità di accesso e consultazione.
      3. I servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica, che offrono all'utente la possibilità di ricevere premi o altri vantaggi, non devono essere strutturati in modo da far corrispondere la probabilità di ottenere il premio o il

 

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vantaggio o l'ammontare del valore di questi, in tutto o in parte, alla durata della chiamata telefonica.
      4. I servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono contenere messaggi subliminali.